La pubblica accusa aveva chiesto l’archiviazione mentre il giudice l’ha respinta. Credo che solo in Italia accadono queste cose.
Il gip di Roma Renato Laviola ha disposto l’imputazione coatta del medico Mario Riccio, che la notte tra il 20 ed il 21 dicembre scorso diede seguito alla richiesta di Piergiorgio Welby di sospendere il trattamento terapeutico e di essere sedato perché non soffrisse (visto che la sua sarebbe stata una atroce morte per soffocamento) nei suoi ultimi istanti di vita.
Il giudice Laviola nelle sette pagine di motivazione, nel respingere la richiesta di archivazione del pm, ribadisce che esiste «un diritto al rifiuto delle cure, per motivi etici o religiosi», ma inquadra il caso di Welby come un caso a parte: «eutanasia passiva». Il reato contestato al dott. Riccio è «omicidio del consenziente». Riccio -secondo il gip- avrebbe, attivamente, contribuito alla morte di Welby; sarebbe giunto apposta a Roma per praticare l’interruzione della ventilazione anche se «non era il suo medico curante». Difficile davvero comprendere come questa circostanza possa cambiare tutto.
Eppure il dottor Riccio per la vicenda Welby fu prosciolto, a conclusione di un procedimento disciplinare, dall’ordine dei medici di Cremona. Inoltre, in base alla consulenza medico-legale disposta dalla procura, fu escluso qualsiasi rilievo causale tra la sedazione e la morte di Welby. Gli stessi procuratori hanno accertato che il decesso non fu causato dalla sedazione, ma dall’insufficienza respiratoria provocata dalla legittima interruzione del trattamento effettuata su richiesta del paziente.
Ma evidentemente tutto questo non è bastato a convincere il dott. Laviola.
Mi pare, ad ogni modo, d’intravedere la possibilità (qualora la procura non rinnovi la richiesta di archiviazione) che si apra uno scenario alquanto paradossale (così com’è tutta questa vicenda), che solo il bizantinismo italiano poteva concepire. Sarà infatti la stessa procura che aveva avanzato la richiesta di archiviazione a dover procedere nei confronti di Riccio e chiederne il rinvio a giudizio.
Lo so che è troppo presto per poterlo affermare ma non vorrei che la decisione di ieri del gip Laviola fosse il primo caso di obiezione di coscienza a cui la Pontificia Accademia per la Vita ha richiamato non solo gli operatori della sanità, ma anche i magistrati. A pensar male si fa peccato, ma -come ebbe a dire Andreotti- spesso ci si azzecca.
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7 commenti
invece di accanirsi su cose più serie… bah.
Piccolo OT: Auguri (via Elena)

io penso che non ci sia nè da accanirsi nè da graziare chicchessia: se esistono estremi per considerare reato quello che è accaduto è giustissimo che il giudice abbia deciso cosi.
E siccome gli estremi esistono, nonostante ad alcuni questo paia ingiusto, la decisione del giudice si rivela oltretutto DOVEROSA, e mi sembra che qualsiasi contestazione del genere che osservo in questo intervento sia oltre che mal posta, anche del tutto indebita e indice di scarso senso della liceità.
Non possiamo parlare di legalità solo quando fa comodo al nostro orticello ideologico!
Saluti
@Latina: prima di sparare sentenze farebbe bene, innanzitutto, ad ascoltare e a discutere, pacatamente, anche le ragioni altrui. La mia sarà stata anche una provocazione mal posta e indebita, come dice lei, ma è la sua risposta che trabocca “di scarso senso della liceità”.
Al di là di quello che lei crede io continuo, semplicemente, ad osservare che intorno al caso Welby la Chiesa (anche attraverso lo Stato) continua la sua battaglia fatta di rifiuti e di accuse. Detto ciò, entro nel merito (così non mi si accusa di essere fazioso e di porre questioni in malafede) e le dico che l’errore del gip sta nel non aver interpretato la fattispecie d’omicidio del consenziente alla luce del diritto costituzionale all’autodeterminazione del paziente (art. 32 Cost.).
In base a tale diritto (la salute è un diritto dell’individuo), tenendo conto della giurisprudenza (anche costituzionale) formatasi attorno all’art. 32 Cost., la conclusione non avrebbe potuto, coerentemente, che essere questa: nell’ambito d’operatività del delitto d’omicidio del consenziente non rientrano tutti quei casi in cui l’interruzione (naturalmente voluta da un paziente capace d’autodeterminarsi) del trattamento sanitario provochi la sua morte .
In quest’ottica, tutte quelle azioni del medico ulteriori rispetto alla mera omissione (cioè: interruzione del trattamento sanitario), se non hanno alcuna efficacia causale nella morte, non rientrano nel campo d’applicazione del delitto in questione (e mi sembra -spero che lei convenga in ciò- che gli organi preposti che si sono espressi, precedentemente, sul caso Riccio, erano in sintonia con questa conclusione).
Ora, a mio avviso, la sedazione di Welby, o meglio, la promessa di essa, ha quantomeno rafforzato la decisione dello stesso Welby d’interrompere il trattamento. E in questo senso può parlarsi di apporto causale.
Ma, appunto, è apporto che agevola l’esercizio di un diritto (quello all’autodeterminazione del paziente) e non certo il compimento di un’azione illecita. Se lei legge attentamente -togliendosi dagli occhi le fette di prosciutto che la sua ideologia le impone- la richesta di Welby si renderà conto che la volontà del paziente era proprio quella di essere dapprima sedato e poi staccato dal respiratore: Welby chiedeva, semplicemente, un aiuto ad esercitare il suo sacrosanto diritto a metter fine alla sua straziante esistenza di “prigioniero”. Il dott. Ricco ha, semplicemente, col suo gesto tutelato la dignità del povero Welby rendendogli meno doloroso il trapasso naturale ed inevitabile dalla vita alla morte.
Sono certo che il gup, o al più la corte d’assise di Roma, proscioglieranno il medico perché il fatto non sussiste.
La saluto!
@Alberto: grazie…
Che lo lascino in pace almeno adesso, che finalmente ha raggiunto la tranquillità desiderata…
@Mauro: colpire uno per educarne mille… e questo, in sintesi, quello che sta accadendo attorno al caso Welby.