un’opera di conciliazione…

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«Non ci si può arrendere alla mentalità divorzista. Gli avvocati devono sempre declinare l’uso della loro professione per una finalità contraria alla giustizia com’è il divorzio. Per i giudici ciò può risultare difficile perché gli ordinamenti non riconoscono una obiezione di coscienza per esimersi dal sentenziare. Essi possono pertanto sentenziare secondo i principi tradizionali della collaborazione materiale al Male, ma devono favorire le unioni matrimoniali mediante un’opera di conciliazione saggiamente condotta»

Giovanni Paolo II, 28 gennaio 2002
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