“È punita ogni violenza fisica e morale
sulle persone comunque sottoposte
a restrizioni di libertà”
Costituzione Italiana, art. 13
“Le pene non possono consistere
in trattamenti contrari al senso di umanità
e devono tendere alla rieducazione del condannato”
Costituzione Italiana, art. 27
Il giudice Marina Finiti ha concesso gli arresti domiciliari al ragazzo accusato di aver abusato di una giovane la sera di Capodanno, alla festa “Amore 09” alla Fiera di Roma. Trovano da ridire il sindaco della città e il guardasigilli del paese in cui è accaduto l’omicidio. “I domiciliari – ha detto perentorio Gianni Alemanno – vengano revocati ”; gli fa eco il ministro Alfano: “Ho immediatamente dato incarico al mio ufficio ispettivo di verificare la piena regolarità della decisione assunta. Qualunque siano state le valutazioni che hanno portato a questa decisione rimane lo sconcerto perché si tengono in modesto conto la gravità del fatto e il rispetto della dignità della vittima di un così odioso e devastante reato, dalle gravissime conseguenze psicologiche per la personalità di una giovane donna”. Insomma tutti li a storcere il naso, a mettere su il musetto triste contro la legittima decisione del giudice. Evitiamo di discutere sulla vicenda: se non c’è pericolo di fuga, di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato, un magistrato può ben concedere gli arresti domiciliari a chiunque, sia esso un omicida o uno stupratore. In questo caso li ha concessi. I politici ritengono di contestare l’ordinanza del giudice perché è troppo presto lasciare il ragazzo in libertà? È solo questo – almeno così sembra – l’argomento che hanno da spendere contro la decisione del giudice?
Se non c’è pericolo di fuga, di inquinamento delle prove e di reiterazione del reato, quanto tempo deve stare in carcere, uno che ha commesso un reato, perché non sia troppo presto per gli arresti domiciliari? Cosa deve maturare in questo lasso di tempo? Senza dubbio si tratta di qualcosa che il gip non ritiene necessario a differenza del signor sindaco e del ministro: si tratta del totem al risarcimento collettivo.
Mi spiego meglio, ché mi rendo conto che “totem al risarcimento collettivo” merita quantomeno una precisazione, ma prima di affrontare il nocciolo della questione vorrei richiamare l’attenzione al fatto che qui, formalmente, lo stupratore è ancora un indagato e il giudizio di primo grado è da venire. Tecnicamente si tratta di un innocente. Ma tutto questo, in certe occasioni, pare non conti un cazzo ché certa politica s’atteggia a garantista solo quando l’indagato, l’imputato e il colpevole sono amici o amici di amici; in questi casi sono lì col bilancino da farmacista a valutare che tutto sia rispettato: la forma vale più della sostanza in quei casi. In tutti gli altri casi le garanzie sono un optional, roba superflua, o comunque possono dirsi tale in confronto a quel totem al risarcimento collettivo che nella pena (e nell’anticipo della pena) vuole, appunto, una sorta di vendetta.
Al netto, si ha la tragica sensazione che certa politica non riuscirà mai a comprendere che il fine della pena è il recupero del colpevole e che il carcere è solo uno strumento in tal senso, non una sorta di risarcimento che il colpevole paga alla società, alla vittima o ai parenti di quest’ultima come prezzo equivalente al soddisfacimento di una vendetta altrimenti illegittima. “Perché ogni pena – scriveva Cesare Beccaria nel 1764 – non sia una violenza di uno o di molti contro un privato cittadino, dev’essere essenzialmente pubblica, pronta, necessaria, la minima delle possibili nelle date circostanze, proporzionata a’ delitti, dettata dalle leggi”. Parole scritte – mi piace sottolinearlo – nel remotissimo 1764! Ma quando la finiranno, questi politici, d’affannarsi a rincorrere la plebe che si candidano a rappresentare? Quand’è che la smetteranno di stare sempre a una tacca sopra (o sotto, fate voi) – perché sempre un po’ più falsi e stronzi – di chi vorrebbero rappresentare?
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