
Un prete tedesco con precedenti di abusi sessuali ai danni di minori fu assegnato per questo motivo a lavorare nella comunità della chiesa locale a Monaco di Baviera, ai tempi di cui ne era responsabile l’allora monsignor Joseph Ratzinger. Fin qui i fatti riportati da Sueddeutsche Zeitung e confermati da Bernhard Kellner, portavoce della diocesi, e Gerhard Gruber, ex vicario generale.
Era il 1980, vigevano le regole dettate dalla Crimen sollicitationis (1962) [¹] e la Chiesa custodiva nel silenzio, insabbiandoli, i suoi reati. Evidentemente – e qui siamo nell’ipotesi – il prete esagerò talmente tanto nella nuova sede (dove commise altri abusi sessuali ai danni di altri minori) che l’omertosa copertura assicuratagli dalla Crimen sollicitationis saltò e la giustizia civile se lo inculò ben bene.
«A proposito delle anticipazioni del quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung – riporto quanto scrive il corriere – [...] un comunicato della Arcidiocesi di Munchen und Freising spiega i fatti, di cui si assume “piena responsabilità” il Vicario Generale della Diocesi di allora, Gerhard Gruber». E grazie al cazzo, mi permetterei di dire. Ma quand’anche possa ritenersi credibile la difesa – più o meno: “non ne sapevo nulla” – dell’allora monsignor Ratzinger, oggi papa, mi chiedo se non sia assurdo che un vescovo diocesano [²] – che, sia detto in punta di diritto, esercita “tutta la potestà ordinaria, propria e immediata che è richiesta per l’esercizio del suo ufficio pastorale” –, non conoscesse il curriculum – e che curriculum, voglio dire – del nuovo prete assegnatogli. Anche perché, se così fosse, sarebbe stato proprio un cattivo vescovo “nei confronti di tutti i fedeli che sono affidati alla sua cura”. Insomma – la faccio breve: se non è stato un vile omertoso sarà stato un vescovo fesso. Tertium non datur.
[¹] “Art. 11 – Nello svolgimento di questi processi [ai chierici che abbiano commesso abusi sessuali su minori] si dovrà avere la massima attenzione e cura che si svolgano con la massima riservatezza e che, una volta giunti a sentenza e poste in esecuzione le decisioni del tribunale [ecclesiastico], su di essi si mantenga il riserbo perpetuo. Perciò tutti coloro che a vario titolo entrano a far parte del tribunale o che per il compito che svolgono siano ammessi a venire a conoscenza dei fatti sono strettamente tenuti al più stretto segreto su ogni cosa appresa e con chicchessia, pena la scomunica latae sententiae per il fatto stesso di aver violato il segreto”.
[²] Can. 391 – §1. – Spetta al Vescovo diocesano governare la Chiesa particolare a lui affidata con potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria, a norma del diritto.
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