
Prego notare l’indirizzo interpretativo che il legislatore fornisce a ciò che debba intendersi per convalida di autenticità: “Le firme si considerano valide anche se l’autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti […]. La regolarità dell’autenticazione delle firme non è comunque inficiata dalla presenza di un’irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro dell’autorità autenticante, del luogo di autenticazione nonché della qualità dell’autorità autenticante” [*].
Prego, come dite? Oh, sì, avete capito bene: le firme sono valide anche quando non valide. Tutto questo vi pare incostituzionale? Siete in errore ché tutto questo è un insulto alla logica – altro che incostituzionale – e poiché stamane mi sento leggero, per nulla pedante, mi taccio – non prima di aver invitato il legislatore ad andare a far pompini ad Aristotele.









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